Il governo ha varato il nuovo decreto “rilancio” che punta alla ripresa economica trainata dall’edilizia sostenibile con un super ecobonus del 110% destinato all’efficientamento energetico degli edifici.
Il nuovo superbonus dovrebbe entrare in vigore dal 1 luglio 2020 e restare attivo fino al 31 dicembre 2021.
Per poter accedere all’incentivo è indispensabile che i lavori effettuati portino al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o la classe più alta raggiungibile, dimostrato mediante APE rilasciato da un tecnico abilitato. La detrazione spetta alle persone fisiche, solo prima casa e condomini.
Gli interventi trainanti che usufruiscono della detrazione sono:
- l’isolamento termico di pareti o coperture (minimo il 25% della superficie);
- sostituzioni di caldaie centralizzate nei condomini;
- pompe di calore e sistemi ibridi.
Alti interventi accessori che possono rientrare nella detrazione, solamente se abbinati agli interventi trainanti, sono gli impianti fotovoltaici, batteria di accumulo, caldaia e relativo impianto ed infissi.
Ogni intervento ha il suo limite massimo di spesa:
- isolamento termico: € 60000 comprensivi di infissi;
- pompe di calore e caldaie: € 30000;
- impianto fotovoltaico: € 2400 per Kwp (con un massimo di € 48000)
- batteria di accumulo: € 1000 per ogni Kwh.
Alla fine dell’intervento il salto di due classi energetiche viene asseverato dal tecnico abilitato che redige l’attestato di prestazione energetica (APE). Risulta dunque necessario un APE anche prima dello svolgimento dei lavori per confermare la classe energetica di partenza.
Rimangono confermate per tutto il 2020 le detrazioni fiscali del 50% e del 65%.
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